Dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, possedere ed esibire su richiesta il Green Pass. Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve verificare il rispetto di tale disposizione, che si applica sia ai lavoratori interni che a quelli esterni. La verifica avviene tramite la scansione del codice a barre con l’app “Verifica C19”. I datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, devono inoltre essere individuati con atto formale i soggetti incaricati a tali verifiche e all’accertamento delle violazioni. In caso di mancata verifica del Green Pass o di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 (definizione della modalità di controllo, individuazione formale dei soggetti incaricati al controllo, ecc.), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
Come vengono gestiti i lavoratori sprovvisti di Green Pass?
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del Green Pass, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Come si ottiene il Green Pass?
La certificazione si ottiene attraverso una delle seguenti modalità:
• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
• essere negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
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