È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 85 del DL n. 48 del 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Di seguito, le principali misure in materia di contratti a termine e somministrazione in favore di lavoratori e imprese:
1. Acausalità contratti a termine di durata non superiore ai 12 mesi
Previsto il regime di acausalità dei rinnovi e delle proroghe nei primi dodici mesi di contratto a termine: il contratto potrà ora essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali.
Sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi, si dovrà tener conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
2. Nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi
Prevista dal 5 maggio 2023 la stipula di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi, non oltre i 24 mesi, per le sole seguenti ipotesi:
– nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);
– in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024;
– per esigenze di sostituire altri lavoratori assenti.
3. Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Eliminato il limite del 20% previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in caso di assunzione con contratto di apprendistato a scopo di somministrazione.
Tali assunzioni dovranno ora rispettare il solo limite previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato (“rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate in forza presso l’utilizzatore”).
Prevista, inoltre, l’esenzione dai predetti limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato:
– di lavoratori in mobilità;
– di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
– di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
4. Somministrazione di lavoro a termine
Confermata al 30 giugno 2025 la possibilità di impiegare con contratto a termine lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi (misura inserita dal Decreto Milleproroghe).
Nello specifico, sarà possibile utilizzare i lavoratori somministrati a termine oltre i 24 mesi, senza che il rapporto si trasformi in tempo indeterminato.