Assumere donne e giovani nel 2021: con quali incentivi contributivi?
Si rende noto che Legge di Bilancio 2021 inserisce la disciplina di due categorie “speciali” quali incentivi alle assunzioni:
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE (L. 178/2020 commi 10-15)
La disciplina dell’incentivo prevede la riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato e alla trasformazione di contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate negli anni
2021 – 2022.
La misura dell’incentivo prevede:
- 100% contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi inail e contribuzione minori;
- limite annuo di € 6.000;
- massimo 36 mesi (esteso a 48 mesi regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- esclusione dei contratti di apprendistato, lavoro domestico e con qualifica dirigenziale.
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DI DONNE (L. 178/2020 commi 16-19)
La manovra 2021 interviene sull’esonero già esistente sperimentando due modifiche essenziali limitatamente al biennio 2021-2022, in merito alle assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione contratti a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
- prive di impiego regolarmente retribuito da almento 6 mesi + professione settore economico caratterizzato da disparità occupazionale di genere
- prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea.
La misura dell’incentivo prevede:
- 100% contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e contribuzione minori;
- massimo 18 mesi per assunzioni tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato;
- massimo 12 mesi per assunzioni tempo determinato;
- limite annuo di € 6.000;
- l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.
Per entrambi gli incentivi è previsto che il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali con giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti (per lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e stessa unità produttiva).
Gli sgravi contributivi spettano nel rispetto di quanto previsto dall’art.1,comma 1175, Legge 296/2006 e dall’art. 31 del D.Lvo n. 150/2015.
I due incentivi sopra indicati si aggiungono a quello già disciplinato dell’apprendistato professionalizzante che prevede l’inserimento nell’organico aziendale di datori di lavoro privati di soggetti con età compresa sia tra i 18 e 29 anni sia per gli over 30, in fase di qualificazione o riqualificazione professionale purchè percettori di naspi, come previsto dalla normativa del Dlgs 81/2015.
La misura dell’incentivo prevede:
- durata del periodo di apprendistato fino a 3 anni (5 anni per le figure artigiane);
- sotto inquadramento o periodo iniziale percentualizzato a seconda di quanto disciplinato dal ccnl di riferimento;
- decontribuzione a carico del datore di lavoro a seconda del numero dipendenti in essere;
- deducibilità del costo dalla base imponibile Irap;
- esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative;
- esonero contributivo del 50%, con un massimo di 3000 euro annui nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (per i lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età alla data della prosecuzione).