Decreto Fisco – Lavoro: inasprite le sanzioni e rafforzato il ruolo dell’INL
Il decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021, ha introdotto disposizioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che puntano ad inasprire le sanzioni per inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale, nello specifico:
Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle seguenti violazioni:
• sospensione dell’attività in caso di personale in nero pari al 10% e non più al 20% del personale sul luogo di lavoro;
• per gli illeciti considerati gravi non sarà più necessaria la “recidiva” per il provvedimento, che scatterà subito a fronte delle violazioni. L’elenco di questi atti è individuato nell’Allegato I del D.L. n. 146/2021;
• congiuntamente alla sospensione dell’attività, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”;
• è altresì prevista l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
L’ispettorato può revocare la sospensione solo se sussistono le seguenti condizioni:
• regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
• accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• sono rimossi i pericoli derivanti dalle gravi violazioni di sicurezza riscontrate.
Introdotto l’obbligo di pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:
• nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Ricordiamo come, finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori;
• nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito.
Alcune delle sanzioni:
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