Assumere donne e giovani nel 2021: con quali incentivi contributivi?

Si rende noto che Legge di Bilancio 2021 inserisce la disciplina di due categorie “speciali” quali incentivi alle assunzioni:

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE (L. 178/2020 commi 10-15)

La disciplina dell’incentivo prevede la riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato e alla trasformazione di contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate negli anni
2021 – 2022.
La misura dell’incentivo prevede:

  • 100% contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi inail e contribuzione minori;
  •  limite annuo di € 6.000;
  • massimo 36 mesi (esteso a 48 mesi regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • esclusione dei contratti di apprendistato, lavoro domestico e con qualifica dirigenziale.

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DI DONNE (L. 178/2020 commi 16-19)

La manovra 2021 interviene sull’esonero già esistente sperimentando due modifiche essenziali limitatamente al biennio 2021-2022, in merito alle assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione contratti a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età:

  1. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
  2. prive di impiego regolarmente retribuito da almento 6 mesi + professione settore economico caratterizzato da disparità occupazionale di genere
  3. prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea.

La misura dell’incentivo prevede:

  • 100% contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e contribuzione minori;
  • massimo 18 mesi per assunzioni tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato;
  • massimo 12 mesi per assunzioni tempo determinato;
  • limite annuo di € 6.000;
  • l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

Per entrambi gli incentivi è previsto che il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali con giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti (per lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e stessa unità produttiva).

Gli sgravi contributivi spettano nel rispetto di quanto previsto dall’art.1,comma 1175, Legge 296/2006 e dall’art. 31 del D.Lvo n. 150/2015.

I due incentivi sopra indicati si aggiungono a quello già disciplinato dell’apprendistato professionalizzante che prevede l’inserimento nell’organico aziendale di datori di lavoro privati di soggetti con età compresa sia tra i 18 e 29 anni sia per gli over 30, in fase di qualificazione o riqualificazione professionale purchè percettori di naspi, come previsto dalla normativa del Dlgs 81/2015.

La misura dell’incentivo prevede:

  • durata del periodo di apprendistato fino a 3 anni (5 anni per le figure artigiane);
  • sotto inquadramento o periodo iniziale percentualizzato a seconda di quanto disciplinato dal ccnl di riferimento;
  • decontribuzione a carico del datore di lavoro a seconda del numero dipendenti in essere;
  • deducibilità del costo dalla base imponibile Irap;
  • esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative;
  • esonero contributivo del 50%, con un massimo di 3000 euro annui nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (per i lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età alla data della prosecuzione).